Art. 2.
(Comitato scientifico).
1. Al fine di assicurare l'attuazione delle finalità della presente legge nel pieno rispetto delle caratteristiche storico-culturali e religiose dei percorsi interessati dagli interventi di valorizzazione, è costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato scientifico per la Via Francigena e per le antiche Vie del Cammino, di seguito denominato «Comitato», composto da esperti di chiara fama e docenti universitari di alta qualificazione
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in materia ambientale, storica, ecclesiastica e cartografica.
2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e svolge funzioni di indirizzo sull'identificazione dei tracciati delle antiche vie. Il Comitato svolge altresì funzioni consultive e formula indirizzi di massima volti a garantire che gli interventi siano rispettosi dell'ambiente naturale e delle caratteristiche storico-culturali dei percorsi.
3. La partecipazione al Comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.